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le misure previste nella Legge di Bilancio 2025 #finsubito prestito immediato

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Approvata in Consiglio dei Ministri, la Manovra 2025 inizierà il suo iter parlamentare. Vediamo cosa è previsto

 

Inizierà la prossima settimana l’iter parlamentare del testo della Legge di Bilancio, dopo la sua approvazione in Consiglio dei Ministri. Il testo inizia quindi a circolare, e alcuni interventi previsti fanno già discutere, tra cui la rivalutazione delle pensioni minime con un aumento di soli 3 euro (dai 614,77 euro attuali ai 617,90 euro nel 2025, e un investimento in sanità ritenuto insufficiente da parte dei medici.

Le misure previste

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Facciamo quindi una veloce panoramica delle misure più generali, per poi entrare mettere in evidenza le misure che possono interessare la disabilità in maniera più o meno diretta.
A livello generale, il testo presenta delle misure che prevedono:
– 3 scaglioni irpef per le aliquote: 23% per i redditi fino a 28.000 euro; 35% da 28.000 a 50.000 euro; 43% oltre i 50.000 euro
– bonus 1000 euro per ogni nuovo nato in famiglie con Isee inferiore a 40.000 euro annui.
– per i nuclei con Isee fino a 40mila euro estensione del bonus nido a tutti (non solo a chi ha un altro figlio con meno di 10 anni)
– aumento a 3 mesi, dagli attuali 2, dei congedi parentali all’80%
– stretta sulle detrazioni per chi ha un reddito oltre i 75mila euro, ma modulata in base al numero dei figli. Chi ha un reddito tra i 75mila e i 100mila euro potrà portare in detrazione fino a un massimo di 14mila euro, 8mila oltre i 100mila. In assenza di figli la cifra è dimezzata, con un solo figlio è ridotta moltiplicando per un coefficiente di 0.85, resta pari se si hanno più di tre figli o figli con disabilità.
– prorogate per il 2025 Quota 103, Ape sociale e Opzione donna
– previsti premi per le Regioni che rispettano i tempi delle liste d’attesa

Le misure per la disabilità

Il Titolo VI, CAPO I è specificamente dedicato alle MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA, e si compone di soli due articoli: il 37 e il 38.

Art. 37 (Misure in materia di cani di assistenza)

L’Articolo prevede che la Gratuità del trasporto dei cani guida per le persone cieche e ipovedenti sui mezzi di trasporto pubblico, previste dalla legge 14 febbraio 1974, n.37si applicano anche alle persone accompagnate da un cane di assistenza (ovvero cani addestrati per il supporto delle persone), munito di tesserino identificativo a:
a) persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del comma 3, lettera a);
b) persone con determinate patologie anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità, tra cui le compromissioni della vista e dell’udito, le disabilità motorie, il diabete, l’epilessia e i disturbi del neurosviluppo.

Per attuare la misura viene previsto che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge venga pubblicato dal Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, un decreto nel quale sono definiti:
a) le compromissioni e le patologie per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati includendo tra queste le compromissioni della vista e dell’udito, le disabilità motorie, il diabete, l’epilessia e i disturbi del neurosviluppo, nonché gli eventuali criteri di esclusione;
b) le procedure per il riconoscimento e la istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza,
c) i percorsi di addestramento dei cani di assistenza e le misure atte a garantirne la salute e il benessere;
d) il formato del tesserino identificativo dei cani di assistenza al termine del percorso formativo e le modalità operative per la registrazione del cane di assistenza nell’ambito del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia;

e) gli enti con funzioni di controllo e monitoraggio deputati al riconoscimento dei soggetti begeficiari
f) le disposizioni finali e transitorie.
Per i cani guida delle persone cieche formati prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, le disposizioni di cui alla citata legge 14 febbraio 1974, n. 37, continuano ad applicarsi indipendentemente dall’eventuale tesseramento dell’animale.

ART. 38. (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)

Per l’attuazione della riforma della disabilita prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, al fine di realizzare l’attività di sperimentazione prevista si autorizza l’INPS a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025.

Articolo 51 (Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)
Per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

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Altre misure

ART. 54. (Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini)

Al fine di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino sono effettuate nel formato elettronico, “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)”

“Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19”.

ART. 58. (Incremento delle risorse per le cure palliative)

All’articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2025, l’importo di cui al primo periodo è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro annui».

ART. 65. (Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

1. Al fine di sostenere l’erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, è vincolata una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per la remunerazione delle citate prestazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità 104di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse di cui al comma.

Fonte: disabili.com



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