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Agenzia delle entrate

17 Maggio 2024

In tema di remunerazione aggiuntiva delle farmacie l’Agenzia delle entrate chiarisce, rispondendo a un interpello, alcuni aspetti relativi a base imponibile e imposte

 

di Francesca Giani


La remunerazione aggiuntiva, in vigore fino a fine febbraio 2024, concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Sono queste le conclusioni a cui è giunta di recente l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello. A tornare sul tema è un approfondimento di Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, sul numero 7/2024 di Punto Effe

Prima formulazione e nodi interpretativi
«Sin dalla sua prima formulazione nel cosiddetto Decreto Sostegni», spiega De Carli, «la remunerazione aggiuntiva, inizialmente riconosciuta in via sperimentale per il 2021 e il 2022, non ha visto una definizione chiara dei riferimenti al regime fiscale a cui sottoporre le erogazioni. Con risposta a due interpelli del 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva indicato che tali somme devono essere considerate fuori campo Iva e non devono confluire nelle relative liquidazioni, ritenendo che si trattasse di un ristoro, al pari degli altri contributi a fondo perduto corrisposti con i diversi provvedimenti per contrastare la pandemia da Covid-19. Al contempo, tali somme sono state anche considerate non concorrenti alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. La motivazione di tale assunto derivava dalla ricomprensione delle somme integrative alla regola generale di detassazione – prevista dall’ articolo 10 bis del Dl 28 ottobre 2020 n. 137 – per i contributi a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza Covid. Di conseguenza, quanto riconosciuto nella distinta contabile degli anni 2021 e 2022 – precisamente dal mese di settembre 2021 al mese di dicembre 2022 -, pur figurando nei bilanci della farmacia, sono stati sottratti dall’utile aziendale al momento della compilazione della dichiarazione reddituale, con, nella pratica, un vantaggio per le farmacie, in quanto le somme delle integrative sono state incassate senza gravami fiscali».

I chiarimenti dell’Agenzia sulla messa a regime
Diversa la situazione quando «la remunerazione aggiuntiva è stata riproposta dalla legge di bilancio 2023, che l’ha resa di fatto strutturale e l’ha giustificata come uno strumento per “salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie”: in tal modo, la misura ha perso quella caratteristica di provvisorietà e circoscrizione che è propria di ogni contributo, assumendo invece una valenza stabile». L’Agenzia delle Entrate «si è quindi espressa anche su questa tipologia: per quanto attiene l’Iva è stata confermata la non assoggettabilità al tributo (consulenza giuridica n. 956-28/2023)», in continuità di fatto con la precedente formulazione della remunerazione aggiuntiva. Mentre, «relativamente all’assoggettabilità a Irpef/Ires/Irap la presa di posizione è differente, essendo stato riconosciuto il venir meno degli elementi che avevano consentito l’esonero. Secondo l’Agenzia, la remunerazione aggiuntiva 2023 è stata introdotta al termine del regime emergenziale» ed è casomai «connessa all’esperienza maturata durante il periodo epidemiologico». Tali «elementi inducono a ritenere che la remunerazione aggiuntiva 2023 non sia erogata in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che, dunque, per essa non trovi applicazione l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020». L’Agenzia, in sostanza, «ritiene che la remunerazione aggiuntiva 2023 concorra, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le somme maturate nelle distinte contabili nel corso del 2023 e nei primi due mesi del 2024 entreranno, quindi, nella base imponibile su cui calcolare le imposte Irpef del titolare o dei soci di società di persone, Ires delle società di capitali ed Irap, nonostante siano state escluse da Iva». 
A ogni modo, va ricordato, «sulla remunerazione aggiuntiva è calato il sipario, essendo stata abrogata in modo definitivo, ed essendo stata sostituita da marzo 2024 dall’entrata in vigore della nuova remunerazione, prevista dalla legge di bilancio 2024», conclude De Carli.

Nessuna incertezza sul trattamento fiscale 
In merito al passaggio alla nuova remunerazione, da parte di Federfarma, in una comunicazione, viene ricordato che la “sua formulazione non dà più luogo a incertezze interpretative”: è “stato stabilito in maniera inequivocabile il trattamento ai fini fiscali, dell’Iva, delle imposte sui redditi e dell’Irap. La nuova remunerazione è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap ed è assoggettata a Iva nella misura del 10% (in quanto afferente alla cessione di medicinali), ovvero a quella risultante dall’applicazione del metodo della ventilazione dei corrispettivi, per quelle farmacie che, volontariamente, hanno scelto di liquidare l’imposta con tale metodo».

TAG: REMUNERAZIONE, FISCO, IRAP, FEDERFARMA, FARMACIA, IVA


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