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Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.100 del 30-04-2024, della Legge del 29 aprile 2024, n. 56 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).


 


Di seguito si riportano le misure di potenziale interesse:


  • Articolo 1, comma 13  (Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni del PNRR in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere)  –  Prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del PNRR Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l’edilizia sanitaria. Tali risorse sono conseguentemente incrementate per l’anno 2024 di una quota di 39 milioni corrispondente al conto residui del Fondo complementare destinati alla realizzazione del suddetto programma.
  • Articolo 8, comma 2-bis (Modifica di una disciplina transitoria per la stabilizzazione di personale assunto con contratti a termine nell’ambito del SSN) – Prevede che gli enti del SSN possano procedere alle assunzioni a tempo indeterminato volte alla stabilizzazione, fino al 31 dicembre 2025, di personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbia maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del SSN almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
  • Articolo 18 (Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca) –  Reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Le misure introdotte riguardano, in particolare: la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari; l’ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR, nonché la possibilità di utilizzare tali risorse anche ai fini dello svolgimento dei progetti di ricerca connessi a tali assunzioni o chiamate; il riconoscimento, ai fini dell’inquadramento retributivo, dei periodi di servizio prestati nelle istituzioni di provenienza, nell’ambito delle procedure di mobilità tra università ed enti pubblici di ricerca incentivate dal PNRR.
  • Articolo 18, commi 3-bis e 3-ter (Iscrizione ai corsi di laurea in medicina per l’anno accademico 2024/25) – Consente a talune categorie di candidati stranieri che abbiano sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, ai fini dell’immatricolazione nell’anno accademico 2023/2024, senza però presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza per l’inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione.
  • Articolo 42 (Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale) –  Prevede che l’Agenas estenda l’esercizio delle proprie competenze, attualmente previste per i soli livelli centrali (Ministero del lavoro e politiche sociali e Ministero della salute) e regionali di governo, anche con riferimento alle finalità relative all’istituzione del Fascicolo sanitario elettronico riguardo lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e relativamente alla programmazione sanitaria, alla verifica delle qualità delle cure ed alla valutazione dell’assistenza sanitaria; aggiunge ai compiti dell’Agenas quello della gestione dell’Intelligenza Artificiale e della valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici, nell’ambito della gestione della piattaforma nazionale di telemedicina; attribuisce all’Agenas le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale”.
  • Articolo 43 (Modalità tecnologiche per la raccolta l’elaborazione e l’analisi dei dati sanitari) –  Prevede l’adozione, al fine di assicurare l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, in attuazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 componente 2 progetto 1.3 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,/elaborazione, l’analisi dei dati” entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di un apposito decreto del Ministro della salute al fine di individuare le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, conformemente alle specifiche tecniche europee e internazionali.
  • Articolo 44 (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) –  Rivede, mediante alcune modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, la disciplina del trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell’interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Stabilisce che nei casi in cui è ammesso il trattamento di dati personali relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, senza il consenso dell’interessato, il Garante per la protezione dei dati personali deve individuare le garanzie da osservare.
  • Articolo 44-bis (Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari) –  Apporta alcune modifiche alla normativa vigente in materia di funzionamento dei policlinici universitari prevedendo la possibilità, da parte delle aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto dal SSN non più nel limite, come attualmente previsto, del 2% dell’organico, bensì nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spese di personale. 
  • Articolo 44-ter (Modifiche all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale) – Reca una disciplina relativa alle spese per l’avvalimento di personale a tempo non indeterminato, valevole per gli enti del SSN con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario. Si stabilisce che per i predetti enti del SSN, per ciascun anno del triennio 2024- 2026, la spesa complessiva per il personale appartenente alle categorie in questione e assunto con contratto diverso da quello a tempo indeterminato non può essere superiore al doppio della spesa sostenuta per la stessa finalità nell’anno 2009, nel rispetto della normativa generale in materia di spesa per il personale negli enti del SSN. Tale limite di spesa opera a livello regionale e le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità ad esso. La disciplina in esame è espressamente finalizzata a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 (Salute) del PNRR.   
  • Articolo 44-quater (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) –  Interviene su una disciplina in tema di reclutamento – con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative – di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione prevedendo una serie di modifiche: 

    • viene stabilita al 31 dicembre 2026 la scadenza, per la facoltà di assunzione – attualmente senza termine – degli stessi che risultino utilmente collocati in graduatoria per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative; 
    • viene specificato che la previsione vigente, secondo cui il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, vale anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
    • viene sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa; 
    • viene precisato che l’azienda sanitaria o l’ente d’inquadramento, presso cui la formazione pratica è svolta, devono essere accreditati ai fini della formazione specialistica al momento della stipula del contratto;
    • viene specificato che l’azienda sanitaria o l’ente d’inquadramento accreditato, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presso i quali gli specializzandi svolgono la formazione pratica, hanno l’obbligo di garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova finale annuale prevista dalla normativa vigente per il completamento della formazione;
    • viene modificato un regime sperimentale valido fino al 31 dicembre 2025, estendendo la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di assunzione di incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, da parte dei medici in formazione specialistica presso tutti i servizi sanitari (e non più soltanto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN) al di fuori dall’orario dedicato alla formazione.   

  • Articolo 44-quinquies (Servizi consultoriali di sostegno alla maternità) – Prevede che le Regioni organizzino i servizi consultoriali nell’ambito della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità.   









 

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