Tra gli incentivi all’occupazione introdotti dal decreto Coesione c’è anche il bonus ZES. Si tratta di un esonero contributivo fino a 650 euro mensili per i datori di lavoro che assumono in aziende con sede nelle regioni del Mezzogiorno
In arrivo nuove agevolazioni per favorire l’occupazione nelle regioni del Sud Italia.
Il nuovo decreto Coesione prevede un esonero contributivo totale per i datori di lavoro che impiegano lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni e disoccupati da almeno 2 anni.
Potranno ottenere uno sgravio contributivo fino a 650 euro mensili per un periodo massimo di 2 anni.
Bonus ZES: come funziona l’esonero contributivo per le imprese del Mezzogiorno
Tra le novità che fanno parte del pacchetto di misure in materia di lavoro del nuovo decreto Coesione, detto anche decreto primo maggio, c’è anche il bonus ZES.
Si tratta di un incentivo per favorire l’occupazione nella nella Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno e che dovrebbe andare a sostituire la decontribuzione Sud in scadenza il prossimo 30 giugno.
Il nuovo Decreto Coesione approvato in Consiglio dei Ministri il 30 aprile, infatti, introduce una serie di agevolazioni contributive per favorire l’occupazione di giovani, di donne e appunto nelle regioni del Sud del Paese.
L’obiettivo della misura, si legge nella bozza del testo in circolazione, è quello di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali.
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale riconosciuto ai datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti che impiegano lavoratori e lavoratrici in una sede o unità produttiva che si trova nelle seguenti regioni:
- Molise;
- Campania;
- Basilicata;
- Sicilia;
- Puglia;
- Calabria;
- Sardegna.
Come specificato nel comunicato stampa ufficiale del Governo, rilasciato a margine della riunione del CdM, per ogni assunzione a tempo indeterminato spetta uno sgravio contributivo del 100 per cento, per 2 anni, nel limite massimo di 650 euro mensili.
Sono esclusi i premi e i contributi INAIL fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Bonus ZES: requisiti e condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo
Per la certezza dei dettagli relativi alla nuova agevolazione si attende la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Secondo quanto indicato nella bozza in circolazione, i datori di lavoro hanno diritto al beneficio per le assunzioni effettuate nei periodi compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Per poter beneficiare dell’esonero contributivo, i datori di lavoro devono assumere lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni d’età e che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni.
Altra condizione necessaria per la fruizione è che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver licenziato per giustificato motivo oggettivo oppure aver effettuato licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
L’agevolazione non può essere applicata ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato. Spetta, invece, nel caso di una precedente assunzione con contratto di apprendistato e non proseguita come rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Sarà però compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, il cosiddetto superbonus lavoro.
Sarà un apposito decreto del Ministero del Lavoro a definire l’attuazione dell’esonero e le modalità di richiesta.
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