Bonus tredicesima, si scrive 100 euro si accreditano 77 euro. È questo l’importo, al netto delle imposte, del 23%, che riceveranno a gennaio in busta paga i dipendenti che rientrano nel perimetro tracciato dal governo nel dlgs sulla riforma dei redditi Irpef e Ires approvato il 30 aprile in prima lettura dal consiglio dei ministri.
I calcoli della misura
A precisarlo è lo stesso viceministro Maurizio Leo che considera la misura una quota parte del cuneo fiscale: “Il cuneo fiscale si sviluppa su 12 mesi, allora” il bonus “è come se fosse una tredicesima del cuneo fiscale, questo è l’obiettivo, di dare una tredicesima del cuneo fiscale”.Leo conferma che “si applica il 23%” di tasse, quindi saranno “circa 77 euro” ma se il contribuente ha “qualche detrazione o deduzione più o meno stiamo attorno a 80 euro, parenti degli 80 euro del cuneo”.
Non si tratta, precisa, di una misura elettorale ma si è fatto ora “perché c’è il decreto” legislativo Irpef” che tratta “i redditi da lavoro dipendente, la sede naturale”.
Esclusi gli incapienti
Dalla disposizione dunque saranno esclusi i cosidetti incapienti in quanto una delle condizioni per usufruire del beneficio è avere capienza fiscale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti; pertanto l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, escluso il comma 2, lettera a), del Tuir deve essere di ammontare superiore a quello della detrazione per tipo di reddito spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, dello stesso Tuir.
Requisito autocertificato
Il requisito sarà autocertificato dal lavoratore al datore di lavoro/sostituto di imposta per iscritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.
I sostituti recuperano il credito maturato con una compensazione e verificano in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa si riveli non spettante, provvedono al recupero del relativo importo.
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