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“Vivo in un condominio che, fortunatamente, è riuscito a
ultimare i lavori di Superbonus. In base agli accordi con
l’impresa, ai costi da sostenere avrebbe dovuto essere applicato lo
sconto in fattura. Purtroppo, però, i lavori non sono stati fatti
molto bene. Sono infatti presenti difetti di vario tipo, ma
nonostante questo l’impresa ha smontato i ponteggi ed ha liberato
le facciate.

Tuttavia, leggendo la documentazione trasmessa dal nostro
amministratore, mi sono accorto che qualcosa non torna.
Precisamente, sembra che l’impresa abbia inserito nell’ultimo SAL
una serie di lavorazioni che sono state realizzate in modo difforme
e con minori quantitativi di materiali.

Vorrei sapere, di fronte a questo problema, se possiamo
rifiutarci di firmare la comunicazione di cessione dei crediti,
anche se ci siamo impegnati a sottoscriverla nel contratto
d’appalto. In altre parole vorremmo a tutti i costi evitare di
trovarci a discutere con l’Agenzia delle Entrate e quindi
preferiremmo piuttosto aprire un contenzioso in sede civile con
l’appaltatore, cosa che riteniamo ormai inevitabile avendo già
emesso fattura”.

L’Esperto risponde

Sono mesi di fermento per chi si occupa di Superbonus, sul quale
viene detto (e scritto) di tutto e di più. Effettivamente, il tema
è caldo e le ambiguità sono molte.

Alcune ricostruzioni potrebbero anche sembrare contro intuitive,
eppure in alcuni casi le soluzioni più “assurde” possono essere le
migliori, o le “meno peggio”. E così, ad esempio, il condominio nel
quale vive il gentile lettore che pone il quesito potrebbe davvero
gestire in maniera più efficace la situazione in cui si trova
optando per un contenzioso civile piuttosto che rischiare di
scontrarsi con l’Agenzia delle Entrate.

Affermare che percorrere la strada del contenzioso possa
“salvare” dalle insidie del Superbonus sembra, appunto, un
controsenso, e invece le particolarità della disciplina e
l’orientamento della giurisprudenza impongono – in alcuni casi – di
valutare come fruttuosa anche questa strada.

E non è affatto infrequente che un committente, magari già un
po’ scontento per lavori fatti male, si trovi in una situazione
simile, nella quale all’interno del SAL vengono inserite “per
errore” lavorazioni in più, mai realizzate o realizzate in maniera
diversa da quella prevista nei progetti.

Il contenzioso come “arma”

Il condominio del quesito ha una grande fortuna: quella di aver
terminato i lavori. Tale circostanza lo pone in una condizione di
“superiorità” rispetto all’impresa. Quest’ultima, cioè, è in attesa
di riscuotere i compensi, mentre il committente ha già ricevuto
quanto pattuito, vale a dire le opere, seppur difettose.

In un caso di questo tipo, davanti a un SAL che non torna o a
qualunque altra irregolarità, il condominio non ha alcun interesse
a mandare avanti una pratica fiscale “imperfetta”, che può
ritorcerglisi contro. Nel caso specifico, accettare di cedere
all’impresa un credito d’imposta che potrebbe un giorno essere
considerato dal Fisco come “non spettante”, comporta rischi
giudiziari che ricadono inevitabilmente sul beneficiario dei
lavori. Chi riceve il credito, infatti, è salvo dalla
responsabilità sulla “qualità” degli stessi, almeno se possiede il
lungo set documentale richiesto dal DL 11/2023, mentre il cedente,
in quanto primo beneficiario del bonus, ne risponde sempre. Tale
meccanismo può dar modo a un’impresa poco onesta di “incastrare” il
suo committente, soprattutto se i professionisti sono un po’
“sbrigativi” e magari, nella fretta, accettano di basare le loro
asseverazioni sulla contabilità di cantiere redatta dallo stesso
appaltatore.

In questa prospettiva il lettore ha avuto un’intuizione
corretta: suggerendo al proprio amministratore di non firmare la
comunicazione telematica dell’opzione per lo sconto in fattura
prevista dall’art. 121 del DL 34/2020 (c.d. “Modello CIR20”),
l’impresa rimane evidentemente “a bocca asciutta”, non potendo
ricevere i crediti d’imposta che si aspettava.

Chiaramente, una scelta del genere dovrà avere come obiettivo
prioritario quello di “sistemare le cose”. Ove ciò non avvenga apre
alla possibilità di far nascere un contenzioso in sede civile,
poiché il condominio, si legge dal quesito, si era impegnato
contrattualmente a cedere il Superbonus all’impresa, e questa
avrebbe tutto il diritto di lamentare un inadempimento. Per “colpa”
del condominio, cioè, il Superbonus potrebbe rimanere virtuale, non
concretizzarsi, non trasformarsi in moneta. Ciò che invece si è
concretizzato, nel caso specifico, è il lavoro, che a quanto pare è
stato fatto.

È evidente che in questa condizione, se non si giunge a un
accordo, al condominio potrebbe convenire di più affrontare un
processo civile per mancato adempimento di una obbligazione
contrattuale piuttosto che scontrarsi con l’Agenzia delle Entrate
con l’accusa di aver partecipato alla creazione di crediti
d’imposta non spettanti. Anche perché bisogna evidenziare che il
condominio pare avere ragioni più che valide per rifiutarsi di
cedere il credito all’impresa, e potrà ben argomentarle nell’ambito
del giudizio.

È fondamentale una perizia

Da quanto fin qui illustrato emerge come la pattuizione dello
sconto in fattura nel contratto d’appalto, se non adeguatamente
regolamentato, possa rivelarsi un boomerang per l’impresa, e non
solo per i committenti. Qualora qualcosa non torni, infatti, il
condominio può ben opporsi al “passaggio” dei crediti non firmando
la comunicazione. Ma se il motivo per cui si oppone allo sconto è
valido, come nell’esempio, chi ci rimette è l’impresa, che alla
fine potrebbe non essere pagata, né dallo Stato né dal
committente.

Non è improbabile infatti che il contenzioso abbia come esito
quello di non imporre al condominio di pagare alcunché, dato che
comunque l’appalto non prevedeva un pagamento in denaro, ma uno
tramite cessione del credito, che se rifiutata per ragioni fondate,
non ha motivo di essere imposta.

La buona riuscita del contenzioso, allora, dipende proprio dalla
fondatezza dei motivi addotti dal condominio, e provarla è
fondamentale. Per essere maggiormente “pronti”, dunque, è
consigliabile muoversi avendo già in mano una propria perizia di
parte (CTP), svolta prima dell’inizio del contenzioso, documento
con il quale un professionista di fiducia illustra dettagliatamente
che le pretese della parte in causa hanno riscontro nella realtà.
Nell’ambito del procedimento civile, infatti, vige il principio del
libero convincimento del giudice, cosicché la sua decisione può
fondarsi anche su una perizia resa al di fuori del processo, come
confermato da consolidata giurisprudenza (da ultimo, si veda la
sentenza
n. 88/2024 della Corte d’Appello di Bologna
).

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it



 

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