I sottoscritti organismi, operanti in Sicilia, denunciano gravi disuguaglianze e disparità di trattamento causate dalle recenti norme emanate dall’Assemblea Regionale Siciliana nell’ambito dei sostegni finanziari al settore dello Spettacolo dal vivo.
IL FATTO
Con legge n. 3 del 31 gennaio 2024, intitolata “disposizioni varie e finanziarie”, l’Assemblea Regionale della Regione siciliana ha approvato una serie di contributi straordinari per il corrente esercizio. Tra questi, l’attribuzione di contributi a favore di soggetti privati.
E difatti:
L’art. 25, autorizza il dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo, a erogare un certo numero di contributi diretti, per un totale di 7.483.550 euro indicati nella tabella III a conclusione del testo normativo.
E in effetti le ultime pagine della norma indicano 16 associazioni private quali beneficiarie di importanti contributi, che vanno dai 97.000 ai 145.000 euro cadauno, in un caso a 194.000 e in un altro caso 242.500.
Un paio di mesi prima, un decreto dello scorso 12 dicembre 2023 aveva già generosamente stanziato 5.630.000 euro per eventi natalizi a vario titolo, sempre a vantaggio di un ristretto numero di soggetti pubblici e privati.
I contributi per cui si solleva formale contestazione sono stati assegnati ad associazioni di diritto privato, senza una previa emissione e pubblicazione di avviso pubblico.
CONSIDERAZIONI
Tutto quanto sopra avviene nonostante il fatto che la Regione Siciliana, con Legge n. 9 del 7/5/2015, abbia istituito il F.U.R.S. – Fondo Unico Regionale dello Spettacolo, finalizzato specificamente a unificare tutte le fonti di finanziamento regionale a sostegno delle attività degli organismi pubblici e privati dello spettacolo dal vivo (musica, teatro e danza) secondo i precisi criteri previsti nelle normative di settore: la legge 5 dic. 2007 n. 25 per le attività teatrali e la legge 10 dic. 1985 n. 44. per le attività musicali.
Orbene, a fronte dello stanziamento di 6,8 milioni di euro per il FURS 2023 (chiaramente inadeguato per far fronte alle richieste della vasta platea di soggetti aventi diritto, dislocati in ogni parte della Sicilia ed esponenzialmente aumentata nel post-covid), constatiamo che l’Assemblea Regionale ha destinato un totale di oltre 13 milioni di euro in favore di non meglio definiti “interventi e programmi di promozione turistica” per un ristretto numero di beneficiari(vedi norme di variazione di bilancio del 21/11/2023 e L.R. 31/01/2024 n. 3).
Da evidenziare il fatto che alcuni di questi soggetti sono contemporaneamente assegnatari di altri e concomitanti contributi FURS per le medesime tipologie di attività.
A tutto ciò si aggiunga il depotenziamento pluriennale della Legge 25/2007, derivato anche dal mancato finanziamento di alcuni articoli della stessa, in particolare quelli dedicati a rassegne, festival, teatro per ragazzi, etc.
Nel contempo si evidenzia che parecchie delle sopra indicate assegnazioni “individuali” sono a favore di soggetti privati proprio per il finanziamento di rassegne e festival di spettacolo dal vivo.
I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ E INCOSTITUZIONALITÀ
Le disposizioni della legge in oggetto ne fanno per natura una fattispecie definita tecnicamente “legge provvedimento”: la Corte Costituzionale, in numerose pronunce, definisce leggi provvedimento quelle che “Contengono disposizioni dirette a destinatari determinati” ovvero “incidono su un numero determinato e limitato di destinatari;inoltre, “hanno contenuto particolare e concreto”, sono “ispirate da particolari esigenze”, e comportano l’attrazione al legislatore di “oggetti o materie normalmente affidati all’attività amministrativa”.
Se in linea di principio, pertanto, le leggi provvedimento sono in astratto legittime, la possibilità per il legislatore di svolgere un’attività a contenuto amministrativo non può tuttavia giungere al punto di violare i più elementari principi di uguaglianza tra i cittadini.
In una preclara recente sentenza, il Consiglio di Stato ammonisce che “in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare, la legge provvedimento è soggetta a uno scrutinio stretto di costituzionalità. E un tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale dell’atto. Consegue a tali principi che il legislatore, quando pone in essere un’attività a contenuto particolare e concreto, deve fare risultare con chiarezza i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.”
Essenzialmente il CDS ammonisce all’uso di principi di non arbitrarietà e non irragionevolezza in merito alle scelte del legislatore regionale.
Orbene, da un’immediata analisi emerge che:
● alcune delle associazioni beneficiate sono state costituite nel 2023 e hanno iniziato la loro prima attività nella medesima data del 21 giugno 2023; mentre la gran parte non risponde ai criteri di storicità che di norma sono d’obbligo per essere ammessi al sistema di finanziamento FURS;
● per molte delle associazioni beneficate non sono reperibili notizie circa le loro pregresse attività curriculari, né sul web né sui social più diffusi o sulla stampa, mentre alcuni soggetti non hanno alcun profilo social;
● In alcuni casi non sono reperibili notizie sulle stesse manifestazioni oggetto di questi finanziamenti;
● I programmi di diverse delle rassegne finanziate, pur se organizzate da soggetti diversi, prevedono medesimi eventi, con l’inserimento di spettacoli prodotti da una medesima casa di produzione e/o distribuzione, ricorrente in più cartelloni.
Se, in particolare, il sistema FURS garantisce l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo basandosi sulla valutazione comparativa dei progetti e pertanto tutela l’interesse pubblico, non pare che tale interesse pubblico rimanga salvaguardato dal fatto di differenziare e privilegiare alcune singole associazioni rispetto a tutte le altre che, pure, possono aspirare a un sostegno pubblico per realizzare la propria offerta culturale o che si trovano in difficoltà finanziarie nella gestione di rassegne, eventi e festival che operano nella stessa area geografica e si rivolgono al medesimo bacino di utenza dei suddetti soggetti finanziati direttamente.
Come emerso nel corso di una pronuncia del Consiglio di Stato, le sovvenzioni attribuite a specifiche imprese al di fuori di quelle che sono le regole generali di assegnazione di fondi statali a enti teatrali privati configurano una discriminazione delle altre imprese che, a parità di condizioni, si trovano a dover sostenere maggiori oneri economici per continuare la propria attività.
Ciò indurrebbe altresì a considerazioni, tutte da approfondire ma di facile intuizione, sulle ripercussioni negative nei confronti del principio della libera concorrenza e chiamerebbe in causa altri organi di vigilanza a supporto.
In mancanza, pertanto, di una dettagliata motivazione che giustifichi in base a quali interessi pubblici e obiettivisiano state operate le scelte attributive, non è dato rinvenire quella specialità che metta al riparo il legislatore da accuse di discriminazione in violazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione, posti a tutela dello sviluppo della cultura, ispirati a principi di parità di accesso e alla valutazione comparativa sulla base di parametri oggettivamente predeterminati.
La legge n. 3 del 31 gennaio 2024 in esame, poi, risulta essere del tutto irrispettosa del principio di imparzialità dettato dall’art. 97 della Costituzione. Gli operatori culturali del territorio non hanno avuto possibilità alcuna di presentare i loro progetti per concorrere, parimenti ad altre associazioni, al godimento di tali “erogazioni”, le cui selezioni si sono svolte senza una chiamata pubblica, discriminando pertanto la maggioranza degli organismi culturali meritevoli sparsa sul territorio, a beneficio di alcuni più “fortunati”.
In aggiunta a quanto precede, giova ricordare che, in base alla citata normativa legge n. 9 del 7/5/2015 (FURS) di riferimento per gli enti teatrali privati, richiamata in delibere e provvedimenti attuativi:
– Sono beneficiari le associazioni, fondazioni ed enti, gestiti da privati, che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della danza e della musica
– Non è ammesso il cumulo con altre forme di sostegno previste dal Bilancio della Regione Siciliana
Tali principi sembrano non essere rispettati dalla Legge in esame.
Nel caso di specie, tra le tante norme interposte rispetto all’attuazione degli articoli 3 e 97 Cost., richiamiamo la previsione generale contenuta nell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il quale «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».
Il dipartimento Turismo, con decreto del 28/2/2024 ha emanato una tenue disciplina riportante le semplificate modalità di erogazione dei contributi di cui trattasi, per cui i soggetti individuati devono presentare le istanze progettuali, ulteriormente indirizzando la pratica verso una sua realizzazione concreta.
IL PRECEDENTE STORICO
La pratica denunciata in questo documento rappresenta un’anacronistica riesumazione della TABELLA H, in uso fino al 2014, anno in cui venne abolita dal governo allora in corso e la cui abolizione fu salutata come necessario primo passo verso la trasparenza.
La tabella H, uscita dalla porta, sembra essere così rientrata dalla finestra attraverso le maglie delle leggi finanziarie, all’interno delle quali vengono inseriti e mescolati destinatari che già prima facie non sembrano essere stati selezionati in base a interessi pubblici e obiettivi.
Invero, per assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza, i contributi per attività di spettacolo non possono che essere concessi unicamente secondo le norme di leggi vigenti che regolano il FURS (Legge 25/07 – Teatro e Legge 44/86 – Musica); per assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza i contributi per le manifestazioni turistiche non possono che essere concessi ed erogati attraverso bandi pubblici ai sensi della Legge 26/2/2022 n. 2.
Ci auguriamo che questo governo regionale “del cambiamento”, in sincronia con quello nazionale, desideri dare esempio di rettitudine politico-amministrativa, invertendo la tendenza al ritorno alle vecchie pratiche della Tabella H, con meccanismi di revisione della legge in oggetto, e vorrà altresì, in linea con quanto in atto nel FUS Nazionale, prevedere l’aumento per i finanziamenti allo spettacolo dal vivo, in vista del varo del Codice dello Spettacolo.
Nel contempo, per quanto avvenuto, ritenendo che gli operatori locali, l’interesse pubblico e i più elementari valori costituzionali abbiano già subito una profonda ferita per le violazioni succitate, i sottoscriventi
CHIEDONO AUDIZIONE URGENTE
in Commissione Cultura dell’ARS:
– per rassegnare le ragioni delle loro richieste miranti a ristabilire il prevalere dell’interesse pubblico, dell’imparzialità e dei principi costituzionali;
– per conoscere l’effettiva politica sociale e culturale dell’Assemblea e del Governo Regionale a favore dello spettacolo dal vivo in Sicilia, ovvero se questa intenda proseguire nella contribuzione specifica e straordinaria a determinati soggetti o se voglia canalizzare integralmente le risorse disponibili al FURS Regionale, assicurando la contribuzione attraverso predeterminati avvisi, bandi, criteri e modalità di partecipazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di trasparenza;
– per sollecitare l’aumento delle risorse del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS) per il triennio 2024-2026, con un significativo incremento da operare nell’anno 2024 reperendo le risorse necessarie e provvedendo a una variazione di bilancio. Rivalutazione necessaria considerato che nell’ultimo triennio sono state accolte oltre 50 nuove istanze al FURS, alle quali da oggi si aggiungeranno le attività dello spettacolo viaggiante, come previsto dalla recente normativa approvata con il Disegno di Legge della V Commissione “Diposizioni urgenti in materia di turismo e spettacolo” n. 692/A approvato dall’ARS in data 20/03/2024;
– per informare che il FUS Nazionale, che storicamente comprende anche gli spettacoli viaggianti e circensi, opera con uno stanziamento adeguato a coprire le esigenze di tutti i settori, evitando provvedimenti senza copertura finanziaria che produrrebbero una riduzione di risorse ai comparti esistenti. Il FUS Regionale, in cui la somma stanziata di 6.300 migliaia di euro è già decurtata di 500 mila euro circa rispetto al 2023, dovrà ancora destinare un’aliquota agli spettacoli viaggianti e circensi di cui di cui all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
– per scongiurare di compromettere la programmazione degli spettacoli dell’anno 2024 e del triennio 2024-2026, la tenuta del settore dello spettacolo dal vivo in Sicilia e soprattutto di interrompere un proficuo confronto tra Regione Sicilia e le imprese dello Spettacolo che, seppure con fasi alterne, ha garantito il dialogo e superato criticità drammatiche per il Paese, come la pandemia;
Nel far presente l’urgenza della suddetta audizione e delle risposte che il nostro Settore si attende
CI RISERVIAMO
di fare istanza al Governo, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione italiana. affinché venga promossa innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità sulla legge regionale del 31.01.2024, n. 3, per violazione del principio di parità di cui all’art. 3 Cost. e per la mancata adozione di criteri di trasparenza e di efficienza previsti dall’art. 97, nella parte in cui prevede erogazioni in materia di turismo e spettacolo ad associazioni di diritto privato.
CON ESPRESSA RISERVA
di impugnare innanzi al Giudice competente i provvedimenti attuativi della sopra citata legge -provvedimento, ivi instando affinché venga sollevata questione di legittimità costituzionale della stessa.
di informare sui fatti tutti gli organismi, giudiziari e non, a tutela della legalità e del rispetto dei principi costituzionali.
E con riserva di ulteriormente argomentare, approfondire, instare.
22 aprile 2024
Firmano il documento i seguenti 103 organismi:
Prov. AGRIGENTO
Prov. PALERMO
1
Ass.
Della Posta Vecchia
Agrigento
AG
54
Ass.
Agramante
Palermo
PA
2
Ass.
Vimas Teatro ATS
Sambuca Sicilia
AG
55
Coop
Agricantus
Palermo
PA
56
Ass.
Allunaggio
Palermo
PA
Prov. CALTANISSETTA
57
Ass.
Altro
Palermo
PA
3
Ass.
MusicArte
Caltanissetta
CL
58
Circolo
Anspi Don Orione
Palermo
PA
4
Ass.
Estreusa
San Cataldo
CL
59
Coop.
Avia
Palermo
PA
5
Ass.
La Condotta
San Cataldo
CL
60
Ass.
Babel
Palermo
PA
6
Ass.
OfficinaTeatro
San Cataldo
CL
61
Ass.
Blitz
Palermo
PA
7
Ass.
In Arte
Serradifalco
CL
62
Ass.
C.I.A.S. La Guilla
Palermo
PA
63
Ass.
Carlo Magno
Palermo
PA
Prov. CATANIA
64
Ass.
Compagnia Franco Scaldati
Palermo
PA
8
Ass.
Algos
Catania
CT
65
Coop.
Cultpalermo
Palermo
PA
9
Ass.
Areasud
Catania
CT
66
Ass.
Curva Minore
Palermo
PA
10
Ass.
Buio in Sala
Catania
CT
67
Ass.
Ditirammu
Palermo
PA
11
Ass.
CAM Coordinamento Associazioni Musicali Siciliane
Catania
CT
68
Ass.
Fata Morgana
Palermo
PA
12
Ass.
Camerata Polifonica Siciliana
Catania
CT
69
Ass.
Figli D’arte Cuticchio
Palermo
PA
13
Ass.
Culture Possibili
Catania
CT
70
Ass.
Formedonda
Palermo
PA
14
Ass.
Darshan
Catania
CT
71
Ass.
I Candelai
Palermo
PA
15
Ass.
Fabbricateatro
Catania
CT
72
APS
Incontro Teatro
Palermo
PA
16
Ass.
Hjo
Catania
CT
73
Ass.
Kandinskij
Palermo
PA
17
Ass.
Il Tamburo Di Aci
Catania
CT
74
Ass.
Kleis
Palermo
PA
18
Ass.
L’Istrione
Catania
CT
75
Ass.
Liberiteatri
Palermo
PA
19
Ass.
La Casa di Creta
Catania
CT
76
Ass.
Musicamente
Palermo
PA
20
Ass.
La Memoria del Teatro PalcoOff
Catania/MI
CT
77
Ass.
MuxArte danza
Palermo
PA
21
Ass.
LuogoComune
Catania
CT
78
Ass.
Nuova Palermo
Palermo
PA
22
Ass.
Madè
Catania
CT
79
Ass.
OfficineTeatrali QuintArmata
Palermo
PA
23
Ass.
Magma
Catania
CT
80
Ass.
Piccolo Teatro Patafisico
Palermo
PA
24
Ass.
Mezzaria Teatro
Catania
CT
81
Ass.
PinDoc danza
Palermo
PA
25
Ass.
Musicale Catania Jazz
Catania
CT
82
Ass.
Sutta Scupa
Palermo
PA
26
Ass.
Musicale Etnea AME
Catania
CT
83
Ass.
Teatri Storici Della Sicilia
Palermo
PA
27
Ass.
Musikante
Catania
CT
84
Coop.
Teatro Atlante
Palermo
PA
28
Ass.
NEON Teatro
Catania
CT
85
Ass.
Teatro Bastardo
Palermo
PA
29
ETS
Retablo
Catania/RM
CT
86
Coop
Teatro Europa
Palermo
PA
30
Ass.
Teras Teatro
Catania
CT
87
Ass.
Teatro Nuovo
Palermo
PA
31
Ass.
Terre Forti
Catania
CT
88
Ass.
Aindartes
Partinico
PA
32
Ass.
ZO
Catania
CT
89
Ass.
I Trovatori
Castelbuono
PA
33
Ass.
Statale 114
Mascalucia
CT
34
Ass.
Nave Argo
Caltagirone
CT
Prov. ENNA
Prov. RAGUSA
35
Ass.
Compagnia dell’Arpa
Calascibetta
EN
90
Ass.
Mimeià
Ragusa
RG
91
Ass.
La Girandola
Comiso
RG
Prov. MESSINA
92
Ass.
OfficinOff
Scicli
RG
36
Ass.
Clan degli Attori
Messina
ME
93
Ass.
Santa Briganti
Vittoria
RG
37
Ass.
Carullo Minasi
Messina
ME
38
Ass.
Il Castello di Sancio Panza
Messina
ME
39
Ass.
Compagnia Scimone Sframeli
Messina
ME
40
Ass.
Il Nastro di Mobius
Messina
ME
Prov. SIRACUSA
41
Ass.
Latitudini Rete siciliana di drammaturgia contemporanea
Messina
ME
94
Ass.
Grecalevante
Siracusa
SR
42
Ass.
Lunaria
Messina
ME
95
APS-ETS
V.A.N. Verso Nuove Narrazioni
Siracusa
SR
43
Ass.
Maniaci d’Amore
Brolo – MI
ME
96
Ass.
Mandara Ke
Francofonte
SR
44
ETS
Mana Chuma Teatro
Messina/R.C.
ME
97
Ass.
Megakles Ballet
Lentini
SR
45
Ass.
Nutrimenti Terrestri
Messina
ME
98
Ass.
Cantina Sperimentale Iblea
Noto
SR
46
Ass.
Querelle
Messina
ME
99
Ass.
Mobilità Delle Arti
Noto
SR
47
Ass.
Teatro dei 3 Mestieri
Messina
ME
48
Ass.
Teatro dei due mari
Messina
ME
49
APS
Scenari Visibili
ME/Lamezia T.
ME
Prov. TRAPANI
50
Ass.
Teatro Pubblico Incanto
Pagliara
ME
100
Ass.
Moto Armonico
Trapani
TP
51
Ass.
Compagnia di S. Lorenzo
Barcellona PG
ME
101
Ass.
Omonia
Trapani
TP
52
Ass.
Bottega del Pane
Montagnareale
ME
102
Ass.
Accura Teatro
Marsala
TP
53
Ass.
Sikilia
S. Teresa Riva
ME
103
Ass.
Sukakaifa
Castelvetrano
TP
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