Ho letto una vostra recente circolare sul blocco dei crediti d’imposta 4.0 per gli investimenti fatti dalla Farmacia nel 2023, ma ho un dubbio al riguardo. Nel 2022 avevo pagato un acconto del 20% per poter beneficiare di questo importante bonus (pari al 40% del valore del bene) per l’acquisto di un distributore automatico con porta di comunicazione.
Senonché, il distributore è stato interconnesso l’anno successivo, cioè nel corso del 2023, ma comunque prima del 30 novembre, che era l’ultima data utile, come avete scritto anche voi.
Il credito maturato in questo investimento rientra nel blocco o posso continuare ad utilizzarlo?
Il credito d’imposta 4.0 maturato – che Lei menziona nel quesito – non è stato in realtà oggetto del blocco previsto dal legislatore e quindi potrà continuare a usufruire del beneficio fiscale legato per l’appunto all’acquisto del distributore automatico.
Ricordiamo che il Decreto Agevolazioni Fiscali all’art. 6 reca una novità importante [come anticipato nella circolare cui Lei verosimilmente si riferisce] che riguarda proprio la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e/o immateriali 4.0.
A decorrere dal 30 marzo u.s., infatti, la compensabilità mediante Mod. F24 dei crediti d’imposta maturati e non ancora fruiti relativi agli investimenti operati nell’anno 2023 è subordinata alla trasmissione al Mimit [Ministero delle Imprese e del Made in Italy] di un’apposita rendicontazione telematica.
Per effettuare tale comunicazione si dovrà utilizzare il modello adottato con DM del 6 ottobre 2021, che verrà modificato per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni con apposito decreto del Mimit [per il quale, peraltro, non è previsto un termine ultimo di emanazione].
Venendo al quesito, se l’interconnessione del distributore automatico – per il quale Lei ha dato un acconto del 20% nel 2022 – è avvenuta nel 2023 [ma non oltre il 30 novembre, come anche Lei giustamente precisa], è possibile utilizzare comunque il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e, quale anno di riferimento, quello in cui è iniziato l’investimento, perciò il 2022, a prescindere dunque da quale sia stato l’anno di interconnessione del bene strumentale in questione.
Per concludere, ricordiamo che – per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 – lo stesso decreto dispone che dovranno essere comunicati al Mimit:
- in via preventiva, l’ammontare programmato degli investimenti e la presunta ripartizione temporale della fruizione del credito da essi derivante e,
- a consuntivo, la comunicazione di completamento degli investimenti, senza la quale – attenzione – non si potrà neppure avviare la compensazione dei crediti.
Tale ultimo adempimento [la comunicazione a consuntivo] dovrà anche riguardare gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.
(andrea raimondo)
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui