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Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 5/2023M, affronta il tema delle agevolazioni fiscali previste per gli accordi di conciliazione che sanciscono il buon esito della procedura di mediazione di cui al DLgs. 28/2010, anche alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Nello specifico, la ricognizione compiuta dal Notariato indaga sull’oggetto delle agevolazioni tributarie e sulla possibilità della relativa estensione agli atti notarili che, anziché formarsi all’interno dello stesso procedimento di mediazione, sono stipulati successivamente agli accordi di conciliazione, cui risultano comunque funzionalmente collegati. Si segnala, al riguardo, che sebbene l’accordo di conciliazione possa anche essere sottoscritto dalle parti dinanzi al mediatore nella forma di scrittura privata, per i contratti e per gli atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri è comunque necessaria l’autenticazione della sottoscrizione o la stipula di un atto pubblico (art. 11 del DLgs. 28/2010).

Quanto all’attuale formulazione dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 28/2010, ove si stabilisce che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”, lo Studio n. 5/2023M richiama una serie di argomenti volti a dimostrare che:
– l’ambito applicativo dell’estensione coinvolge anche gli atti che si formano all’esterno del procedimento di mediazione, ma sono comunque collegati all’accordo di conciliazione e preordinati alla positiva definizione della procedura (sulla falsariga dell’interpretazione che giurisprudenza e prassi dell’Agenzia delle Entrate hanno adottato con riferimento all’esenzione per gli atti “relativi” ai procedimenti di separazione e divorzio di cui all’art. 19 della L. 74/1987, pur in presenza dell’opinione contraria espressa da Cass. n. 11617/2020);
– il concetto di tasse e diritti di qualsiasi natura coinvolge, in senso ampio, anche le imposte ipotecaria e catastale (nello stesso senso, cfr. la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 235/2020), nonché l’imposta di registro quando dovuta in misura fissa.

Per il Notariato, la tesi dell’applicabilità del comma 1 al registro fisso è avvalorata dal raffronto con il nuovo comma 2 dell’art. 17 del DLgs. 28/2010, ove, con evidente riferimento all’imposta di registro proporzionale, si stabilisce che “il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.00 euro” (in luogo dei 50.000 euro originari) “altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”. Restano fermi gli obblighi di registrazione dell’accordo di conciliazione gravanti sulle parti contraenti ai sensi dell’art. 10 lett. a) del DPR 131/1986, ovvero sul notaio che, intervenuto nel procedimento di mediazione, abbia ricevuto per atto pubblico o autenticato l’accordo.

Quanto alle questioni interpretative poste dall’art. 17 del DLgs. 28/2010, il contributo in esame prende, tra l’altro, posizione:
– sulla relativa efficacia temporale, affermando che il riferimento del DLgs. 149/2022 al termine iniziale del 30 giugno 2023 vale a estendere l’esenzione a tutti gli accordi di conciliazione stipulati a partire da tale data, a prescindere dal momento di inizio della procedura di mediazione;
– sui criteri per stabilire se l’accordo di conciliazione superi la franchigia di esenzione, sostenendo che occorre guardare non già al valore della lite, bensì alle ordinarie regole di determinazione della base imponibile agli effetti dell’imposta di registro ex artt. 43 e ss. del DPR 131/86;
– sull’impossibilità di estendere l’esenzione ex art. 17 comma 2 del DLgs. 28/2010 alla disposizione enunciate all’interno dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/86.

Infine, in merito alla questione dell’applicabilità delle agevolazioni tributarie agli atti notariliformati in seguito al procedimento di mediazione, il Notariato pone una distinzione tra l’atto notarile che si limita alla ripetizione in forma pubblica (o anche solo all’autenticazione) dei contenuti dell’accordo concluso dinanzi al mediatore e quello che, invece, alla stessa stregua di un contratto definitivo che consegue al preliminare, serve a dare esecuzione all’impegno a contrattare assunto dalle parti in sede di mediazione.

Nel primo caso, se l’accordo di conciliazione è già stato registrato, il successivo atto notarile (normalmente soggetto a imposta di registro fissa ex art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86) dovrebbe andare esente da imposizione ex art. 17 comma 1 del DLgs. 28/2010; per contro, in mancanza della pregressa registrazione dell’accordo conciliativo, l’atto notarile (altrimenti soggetto all’imposta di registro proporzionale) sarebbe esente nei limiti di cui all’art. 17 comma 2 del DLgs. 10/2028. Per lo Studio n. 5/2023M, sarebbe ragionevole ricomprende in queste stesse zone franche anche il successivo atto notarile “esecutivo”, in ragione del collegamento funzionale corrente tra i due negozi. Del resto, la stessa nota all’art. 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 imporrebbe di considerare la vicenda negoziale preliminare-definitivo come un’unica operazione economica espressione di un’unica capacità contributiva. Il Notariato dà però conto delle posizioni contrarie assunte sino a oggi dall’Agenzia delle Entrate e dalla già citata Cassazione n. 11617/2020.



 

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