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Pignoramento presso terzi 2024: vediamo cosa è cambiato dopo l’approvazione del decreto legge del 2 marzo scorso che ha imposto delle modifiche sostanziali. (scopri le ultime notizie su bonus, Rdc e assegno unico, su Invalidità e Legge 104, sui mutui, sul fisco, sulle offerte di lavoro e i concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Cos’è il pignoramento presso terzi

Prima di inoltrarci nelle modifiche è opportuno ricordare cos’è il pignoramento presso terzi. Il pignoramento presso terzi è un processo legale che permette a un creditore di aggredire i beni di un debitore che si trovano in possesso di una terza persona. Questa procedura è regolata dall’articolo 543 del codice di procedura civile.

Esempi di pignoramento presso terzi

Un esempio comune di questa procedura è il pignoramento dei fondi su un conto corrente bancario intestato al debitore. Un altro caso frequente si verifica quando il creditore pignora una parte dello stipendio del debitore, come il quinto dello stipendio, attraverso l’azienda in cui quest’ultimo lavora.

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Requisiti per il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è regolato dall’articolo 543 del codice di procedura civile. Stabilisce che può avvenire quando il terzo ha in suo possesso beni del debitore o quando il debitore ha dei crediti nei confronti del terzo. Queste due situazioni portano a scenari procedurali, formali e sostanziali differenti.

Una volta chiarito questo, l’atto di pignoramento deve essere notificato sia al terzo che al debitore. Questo atto deve contenere un’ingiunzione a non effettuare alcuna azione sui beni o sui crediti soggetti al pignoramento, come già stabilito dall’articolo 492 del codice di procedura civile.

Inoltre, nell’atto di pignoramento presso terzi devono essere indicati i beni e le somme dovute, un avvertimento al terzo di non disporne senza un ordine del giudice, la residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indirizzo PEC del creditore procedente.

In aggiunta, l’atto di pignoramento presso terzi deve includere una citazione del debitore per comparire dinanzi al giudice competente. Il creditore deve indicare un’udienza rispettando il termine dilatorio di pignoramento e invitare il terzo a presentare entro 10 giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall‘articolo 547 del codice di procedura civile. Viene anche dato un avvertimento che, in caso di omissione, la dichiarazione dovrà essere resa in un’udienza apposita.

Se il terzo non compare o non presenta la dichiarazione richiesta, il credito pignorato o il possesso di beni appartenenti al debitore sono considerati non contestati negli importi o nei termini indicati dal creditore. Questo vale per il procedimento in corso e per l’esecuzione basata sul provvedimento di assegnazione, a condizione che l’allegazione del creditore permetta l’identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo.

Ora passiamo alle modifiche imposte dal governo.

Pignoramento presso terzi 2024: il nuovo decreto

Il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato il 2 marzo 2024 nella Gazzetta Ufficiale (Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 – GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024).

Il decreto interviene in vari ambiti, tra cui il pignoramento dei crediti presso terzi, trattato dettagliatamente nell’art. 25, intitolato “Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi“. La normativa apporta modifiche sia al Codice di procedura civile che ad alcune Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, e tutte le modifiche sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione del decreto.

Pignoramento presso terzi 2024: le modifiche al codice di procedura civile

Il Decreto legge n. 19/2024, all’art. 25 lett. a, sostituisce il primo periodo dell’art. 546 c.p.c.. La nuova formulazione specifica che, dal giorno in cui è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo diventa custode legale, assoggettato agli obblighi relativi alle cose o somme dovute, entro i limiti dell’importo del credito precettato. Questi limiti sono stati adeguati e sono ora definiti come segue:

  • 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro
  • 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro a 3.200,00 euro
  • La metà dell’importo per i crediti superiori a 3.200,00 euro

La modifica punta a ridurre il tradizionale rinvio all’importo precettato aumentato della metà, al fine di adeguare il vincolo pignoratizio all’effettivo ammontare del credito.

Efficacia del pignoramento presso terzi

Art. 551 bis c.p.c.: nuova disposizione

L’art. 25 co. 1 lett. b del D.L. 19/2024 ha introdotto una nuova normativa, l’art. 551 bis c.p.c., intitolato “Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi“. Questa disposizione stabilisce una causa estintiva del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi che opera salvo alcuni casi specifici:

  • Se è stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme.
  • Se è intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Termine di efficacia

Il pignoramento perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse ai sensi del secondo comma. Per mantenere l’efficacia del pignoramento oltre questo periodo, il creditore pignorante deve notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio nei due anni che precedono la scadenza del termine decennale.

La dichiarazione di interesse

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione di interesse è un documento che il creditore utilizza per manifestare il proprio desiderio di mantenere attivo il vincolo pignoratizio. Include informazioni dettagliate:

  • Data di notifica del pignoramento.
  • Ufficio giudiziario presso cui è pendente la procedura esecutiva.
  • Parti coinvolte nella procedura.
  • Titolo esecutivo e numero di ruolo della procedura.
  • Attestazione che il credito persiste.

Se la dichiarazione è notificata da un creditore intervenuto, deve contenere anche la data di deposito dell’atto di intervento.

Procedura e conseguenze della mancata notifica

La dichiarazione, per essere efficace, deve essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nel caso di pignoramenti che coinvolgano più terzi, l’inefficacia del pignoramento si verifica solo nei confronti di quei terzi ai quali non è stata notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

In assenza di questa notifica, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 c.p.c. sei mesi dopo la scadenza del termine di efficacia del pignoramento, definito come dieci anni dalla notifica iniziale.

I crediti già assegnati

Modifiche all’art. 553 c.p.c.

Nel contesto delle riforme apportate dal Decreto Legge n. 19/2024, l’articolo 553 del codice di procedura civile ha subito alcune modifiche per quanto riguarda l’assegnazione dei crediti. Le nuove disposizioni precisano che:

  • Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme immediatamente esigibili o esigibili entro non più di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna ai creditori concorrenti, salvo esazione.
  • La notifica dell’ordinanza di assegnazione deve essere accompagnata da una dichiarazione in cui il creditore fornisce al terzo tutti i dati necessari per effettuare il pagamento. Questi dati sono previsti dall’articolo 169 septies delle disposizioni per l’attuazione del codice.

Importanza della tempestività nella notifica

L’obbligo di pagamento da parte del terzo decorre dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione correlata. Se l’ordinanza di assegnazione non viene notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o comunicazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo. Gli interessi riprendono dalla data della notifica.

Efficacia dell’ordinanza di assegnazione

L’ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non notificata al terzo entro sei mesi dalla scadenza del termine decennale previsto dall’articolo 551 bis, primo comma. Questo dettaglio sottolinea l’importanza di rispettare i termini procedurali per mantenere l’efficacia delle azioni esecutive.

L’estinzione del procedimento esecutivo

Interventi normativi sull’art. 630 c.p.c.

L’art. 25 lett. c del D.L. 19/2024 ha introdotto modifiche importanti all’art. 630 c.p.c., sull’estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti. Le modifiche stabiliscono che:

  • L’estinzione del procedimento esecutivo avviene di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, entro la prima udienza successiva al verificarsi dell’estinzione.
  • L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere alle parti coinvolte e, in caso di pronuncia fuori dall’udienza, anche ai terzi pignorati.

Comunicazione ai terzi pignorati

Particolare attenzione è data alla comunicazione ai terzi pignorati, soprattutto se i loro indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o hanno eletto un domicilio digitale speciale. Questo meccanismo assicura che tutti i soggetti interessati siano informati tempestivamente dell’estinzione della procedura esecutiva, evitando il mantenimento inutile di vincoli pignoratizi sugli importi bloccati.

Accesso al fascicolo per il terzo pignorato

Il Decreto Legge ha anche modificato le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, permettendo al terzo pignorato di accedere al fascicolo dell’esecuzione senza necessità di autorizzazione del giudice. Questo è un passo importante verso una maggiore trasparenza e accessibilità nel processo di pignoramento.

Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati

Infine, è stato introdotto l’art. 169 septies disp. att. c.p.c., che dettaglia le informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati. Specifica che la dichiarazione deve includere il numero di ruolo della procedura, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore, l’importo dovuto dettagliando interessi, accessori e spese, nonché l’identificativo del conto di pagamento o altre modalità di esecuzione del pagamento.

Conclusione e altre disposizioni

L’art. 25 del Decreto Legge del 2 marzo 2024 estende l’applicazione del nuovo art. 551 bis c.p.c. anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Questa estensione assicura che tutte le modifiche introdotte si applichino retroattivamente, influenzando anche le azioni esecutive già in corso, e non solo quelle future.

Inoltre, è importante sottolineare che il pignoramento di crediti presso terzi, che pendeva già da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del decreto, perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 2 marzo 2026.

Infine, se alla data di entrata in vigore del decreto sono trascorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento e è stata pronunciata un’ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde efficacia se non notificata entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. In tale caso, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 del codice di procedura civile.

Queste disposizioni garantiscono che i pignoramenti presso terzi siano gestiti in modo efficiente e tempestivo, evitando prolungamenti non necessari che potrebbero ostacolare la liquidità e la libertà finanziaria sia dei debitori sia dei terzi coinvolti.

Pignoramento presso terzi 2024: cos’è cambiato?
Nell’immagine una coppia ha appena ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi (il conto corrente).

FAQ (domande e risposte)

Che cos’è il Pignoramento presso terzi 2024?

Il Pignoramento presso terzi 2024 è un processo giuridico rivisto attraverso un decreto legislativo approvato il 26 febbraio 2024, che permette a un creditore di reclamare crediti che un debitore ha nei confronti di terzi. Le modifiche legislative sono state introdotte per migliorare l’efficacia e la giustizia del processo, adeguandolo alle necessità attuali e integrando nuove disposizioni che mirano a una migliore implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Quali sono le novità del decreto legge 2 marzo 2024?

Le novità introdotte dal decreto legge del 2 marzo 2024 includono modifiche significative al Codice di procedura civile, in particolare all’articolo 546 c.p.c., che ora prevede nuovi limiti sugli obblighi del terzo detentore dei beni o dei crediti. Inoltre, è stata introdotta l’articolo 551 bis c.p.c., che definisce una nuova causa estintiva del pignoramento dopo dieci anni dalla notifica, a meno che non siano intervenuti altri eventi giuridici specifici.

Come influisce il nuovo decreto sul Codice di procedura civile?

Il nuovo decreto influisce sul Codice di procedura civile stabilendo limiti più precisi e equi riguardo agli importi associati ai pignoramenti presso terzi. Queste modifiche riducono il precedente automatismo dell’aumento dell’importo precettato e cercano di allineare meglio l’ammontare pignorato al debito effettivo. Questa revisione è finalizzata a ridurre le complicazioni e gli oneri ingiustificati per i terzi coinvolti nel processo.

Qual è l’effetto del pignoramento presso terzi dopo 10 anni?

L’effetto del pignoramento presso terzi, dopo dieci anni dalla notifica iniziale del pignoramento, è la perdita di efficacia dello stesso, a meno che non sia stata rilasciata una dichiarazione di interesse da parte del creditore nei due anni precedenti la scadenza del termine. Questo meccanismo è pensato per evitare che i pignoramenti rimangano indefinitamente aperti, promuovendo una conclusione più tempestiva delle procedure esecutive.

Cosa contiene la dichiarazione di interesse nel pignoramento?

La dichiarazione di interesse nel pignoramento contiene informazioni essenziali come la data di notifica del pignoramento, l’ufficio giudiziario dove è pendente la procedura, i dati delle parti coinvolte, il titolo esecutivo e il numero di ruolo. Include anche un’attestazione che il credito persiste. Questo documento è fondamentale per mantenere attivo il vincolo pignoratizio oltre il termine decennale.

Come cambia l’assegnazione dei crediti con il nuovo decreto?

Con il nuovo decreto, l’assegnazione dei crediti subisce modifiche per quanto riguarda la tempestività della notifica dell’ordinanza di assegnazione. Ora, se l’ordinanza non viene notificata entro novanta giorni dalla sua pronuncia, i crediti cessano di produrre interessi fino alla notifica effettiva. Questa misura mira a incentivare una maggiore efficienza e rapidità nelle procedure esecutive, assicurando che i crediti vengano assegnati e saldati in modo tempestivo ai creditori concorrenti.

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