Con 95 voti favorevoli, 68 contrari e un’astensione ieri il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il Ddl. di conversione del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”), sul testo che era stato già approvato dalla Camera senza ulteriori modifiche.
In sede di conversione, l’art. 38 del DL 19/2024, che ha introdotto il nuovo credito d’imposta Transizione 5.0, è stato oggetto di alcuni ritocchi a Palazzo Montecitorio, che non hanno tuttavia determinato stravolgimenti della disciplina.
Si attende ora il decreto ministeriale che dovrà definire le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
In presenza di tali investimenti, sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (si veda “Bonus transizione 5.0 con rebus per il fotovoltaico” del 29 marzo 2024).
In sede di conversione, è stato specificato che, nell’ambito del contenuto delle disposizioni di rango secondario attuative della disciplina in esame, dovrà essere specificato il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo.
Viene quindi, in sostanza, previsto un limite al costo ammesso all’agevolazione per gli impianti fotovoltaici.
Nessuna modifica è stata apportata alla misura dell’agevolazione, che resta pari al 35%, 15%, 5% rispettivamente per gli investimenti fino a 2,5 milioni, 10 milioni e 50 milioni di euro, in caso di riduzione dei consumi energetici come sopra indicati. La misura del credito d’imposta è poi incrementata in caso di una più elevata riduzione dei consumi.
L’agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura che richiede la presentazione di documentazione al GSE (si veda “Per il credito transizione 5.0 comunicazioni al GSE” del 7 marzo 2024).
Per effetto delle modifiche apportate nel corso della conversione in legge del DL, è stato specificato, al comma 10 dell’art. 38, il contenuto della comunicazione telematica cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio, prevedendo che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente – rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – contenga solo l’attestazione, ex ante, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili (quella prevista dall’art. 38 comma 11 lettera a) del DL 19/2024, e non anche quella di cui alla lettera b; nella versione originaria della norma, il riferimento era invece all’intero comma 11).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di imprese beneficiarie, entro la data del 31 dicembre 2025, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo (si veda “Bonus transizione 5.0 utilizzabile in unica quota entro il 31 dicembre 2025” del 18 marzo 2024).
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