Detassazione premi di produttività a maglie larghe. Ne potranno fruire tutte le aziende, specie le piccole e micro, perché, se manca il contratto aziendale o di settore, il datore di lavoro potrà prendere a riferimento qualsiasi altro accordo territoriale ai fini del riconoscimento dei premi ai propri dipendenti con tasse ridotte al 10% (c.d. detassazione).
Inoltre, il green entra tra gli indicatori che danno diritto alla detassazione («reputazione e responsabilità sociale» e «sostenibilità ambientale»), indicatori soggetti non più a incrementi, ma a miglioramenti.
È quanto prevede la bozza del decreto legislativo con la «Revisione del regime impositivo dei redditi», in attuazione della riforma fiscale, che oggi il viceministro Maurizio Leo porterà all’esame del consiglio dei ministri. Tra le altre novità la previsione di un bonus fiscale sulle prossime tredicesime 2024, la qualificazione di reddito di lavoro dipendente delle prestazioni degli enti bilaterali, la stretta alle anticipazioni dei fondi pensioni (Rita).
La tassazione dei premi di produttività al 10%
In materia di detassazione non sono previsti aumenti degli sconti fiscali (la tassazione resta al 10% fino a 3.000 euro), ma misure finalizzate a rimuovere le criticità che oggi ostacolano l’accesso alle pmi, per via soprattutto dei vincoli alla contrattazione collettiva. Secondo i dati forniti dal ministero del lavoro, si legge nella relazione illustrativa, il numero di dipendenti beneficiari è 3.445.579; quindi su 18.356.000 di dipendenti (3.249.000 nel pubblico e 15.107.000 nel privato), quelli ancora esclusi sono 11.661.421.
Prima novità riguarda gli indicatori (oggi: produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione). Ne sono introdotti due nuovi: reputazione e responsabilità sociale e la sostenibilità ambientale. Si tratta, ad esempio, della partecipazione a campagne di sensibilizzazione o a giornate di volontariato, all’adozione di comportamenti virtuosi in azienda, all’ottenimento di certificazioni ambientali.
Per la sostenibilità ambientale, l’esempio principale è la riduzione dell’impronta di carbonio dell’organizzazione con obiettivo (ad esempio il 5% in meno dell’anno precedente, misurata come tonnellate di CO2 equivalente per milioni di valore aggiunto); o anche la circolarità della produzione (riduzione di tonnellate di materia prima consumata per milioni di valore aggiunto), della quota di fonti di energia rinnovabile utilizzate, del consumo di energia.
Seconda novità la misurazione degli indicatori: non più «incremento», ma «miglioramento». Termine, si legge nella relazione, che consente di cogliere meglio la dinamica aziendale. Terza novità, gli indicatori possono riferirsi sia al datore di lavoro, sia a una sua unità produttiva, sia al «gruppo». Infine, in assenza di contrattazione aziendale, la retribuzione variabile potrà essere erogata in esecuzione di un accordo territoriale di settore; in caso di assenza anche del contratto di settore, in esecuzione di un accordo territoriale che il datore di lavoro ritiene aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori.
Disciplina agevolata per gli enti bilaterali
Il provvedimento introduce una specifica disciplina fiscale su contributi e prestazioni relativi a enti bilaterali. Con una prima modifica viene previsto che le somme, i servizi e le prestazioni erogati dagli enti bilaterali costituiscono redditi di lavoro dipendente. Con una seconda modifica si prevede la deducibilità dei contributi versati agli enti bilaterali, fino a 3.615,20 euro.
Bonus fino a 80 euro sulle tredicesime 2024
La misura, temporanea in attesa dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per i redditi delle tredicesime, prevede la restituzione, sotto forma di trattamento integrativo, di un importo fino a 80 euro, solo per il corrente 2024 e solo ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro. L’importo del bonus verrà definito con decreto del ministero dell’economia entro il 15 novembre 2024, sulla base delle maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale.
Stretta sulla rendita integrativa temporanea anticipata
La rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) avrà un campo di applicazione ristretto. Infatti, dal 1° gennaio 2025 sarà erogata nei soli casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro dipenda da cause diverse dal raggiungimento dei requisiti di qualunque pensione (anticipata, di vecchiaia, opzione donna, etc.). La novità è finalizzata ad attribuire alla Rita la natura di misura di accompagnamento alla pensione. Si ricorda che la Rita è soggetta a un regime fiscale di favore, mediante applicazione di una ritenuta d’imposta con l’aliquota tra il 15 e il 9%.
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