Il Decreto Superbonus del 29 Marzo 2024 determina alcune modifiche sulla cessione dei crediti, sulla trasmissione dei dati delle spese e sui crediti da bonus edilizi e crediti fiscali.
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L’aggiornamento del 29 Marzo 2024 del Decreto Superbonus ha previsto due articoli aggiuntivi al precedente decreto: l’articolo 3, che riguarda la trasmissione dei dati sui lavori già avviati, e l’articolo 4, che regola la possibilità di utilizzo dei crediti fiscali o bonus edilizi.
L’articolo 3 del Decreto Superbonus
Si legge dall’aggiornamento 29/3 che vanno trasmessi all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile):
- i dati catastali dell’immobile per cui sono stati previsti degli interventi;
- il totale delle spese sostenute nell’anno 2024;
- le spese che si prevedono saranno sostenute dopo l’entrata in vigore decreto (presumibilmente tra il 2024 e il 2025);
- le percentuali delle detrazioni che spettano e spetteranno per queste spese.
In caso di omessa trasmissione di tutti i dati in oggetto, si prevedono delle sanzioni fino a 10.000 euro. Tuttavia, se la trasmissione dei dati avviene in ritardo, non si incorre in sanzioni, ma decade direttamente il beneficio.
I soggetti che devono trasmettere i dati
Il comma 3 dell’articolo in oggetto stabilisce chi sono i soggetti che devono trasmettere i dati: si tratta di coloro che entro il 31 Dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori. Sono altresì inclusi anche i soggetti che hanno presentato l’istanza di acquisizione del foglio di demolizione o ricostruzione degli edifici e non abbiano ancora concluso i lavori (sempre al 31 Dicembre 2023).
Trasmissione dei dati per i lavori con il fotovoltaico
Toccati dall’aggiornamento anche i lavori con il fotovoltaico. Nello specifico, si legge che va presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Le disposizioni fino al 30 marzo 2024 continuano ad applicarsi anche per le spese successive a questa data, purchè sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo. Un altro caso in cui si può applicare è se sono stati già avviati i lavori oppure sia stato stipulato un patto tra parti per la fornitura dei beni e dei servizi.
Deroga per particolari comuni
Per tutti quei territori colpiti da sisma a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, c’è una deroga per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%. Inoltre, è prevista una deroga per immobili danneggiati dall’alluvione del 15 settembre 2022 e per particolari condizioni meteorologiche della regione Marche, sempre referenti al periodo Settembre-Ottobre 2022 con dichiarazione di stato di emergenza.
Articolo 4 dell’aggiornamento Decreto Superbonus
Tra le novità dell’articolo 4 di questo aggiornamento, sicuramente c’è la regolamentazione per i soggetti che abbiano debiti nei confronti dello Stato.
L’articolo dice che, a partire dal 1° luglio 2024, viene disposta la sospensione del bonus, fino a concorrenza di quanto dovuto.
Per quanto riguarda, invece, i crediti di imposta, la questione è molto complessa. Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che:
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Decreto Superbonus 29 Marzo 2024: foto e immagini
Ecco la galleria d’immagini per l’aggiornamento 29 Marzo 2024 del Decreto Superbonus.
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