TRENTO. La Corte di cassazione ha rigettato, con ordinanza depositata lo scorso 5 aprile, il ricorso presentato dalla Provincia di Trento contro la sentenza della Corte d’appello che ha ravvisato la discriminazione nell’obbligo per i cittadini extracomunitari di residenza da almeno dieci anni per accedere alle graduatorie delle case a canoni sociali.
I giudici, riunitisi in seduta collegiale, hanno ritenuto che il regolamento provinciale violasse la direttiva europea relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
“La Provincia paga la propria ostinazione. Il ricorso in Cassazione rischia infatti di trasformarsi in un boomerang. Non è facendo differenza tra cittadini di serie A e di serie B che si risolve il tema casa. Né è una soluzione legiferare contro la Costituzione”, commentano in una nota congiunta, i segretari di Cgil, Cisl e Uil del Trentino.
“Forse piazza Dante avrebbe potuto spendere meno risorse ed energie nella difesa di una norma chiaramente iniqua e concentrarsi, piuttosto, nell’affrontare il problema casa. La gestione Itea sotto il centrodestra si è distinta per l’incapacità di mettere sul mercato alloggi sia nuovi sia di risulta, restando sostanzialmente immobile di fronte ad un’emergenza abitativa che nel frattempo è esplosa. La nostra autonomia dovrebbe continuare ad essere strumento per politiche migliorative che facciano da esempio positivo e non negativo per il resto del Paese”, concludono i segretari confederali.
La vicenda è stata sollevata a fine 2019, quando un cittadino di origine straniera, residente in Trentino da oltre cinque anni, si è visto rigettare l’iscrizione alle graduatorie per l’alloggio a canone sostenibile, proprio in relazione al regolamento approvato con delibera di Giunta provinciale il 30 agosto dello stesso anno.
L’uomo, contestando una “discriminazione collettiva”, ha così presentato ricorso assieme all’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) presso il Tribunale di Trento, che il 29 settembre del 2020 ha sentenziato evidenziando come il provvedimento violasse il principio della parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo. La Corte di appello di Trento ha poi confermato la decisione nel giugno del 2021, estendendo la soppressione del requisito decennale anche al contributo per gli affitti.
Nell’ordinanza della Corte di cassazione viene menzionata la recente sentenza della Corte costituzionale sulla direttiva europea di riferimento, sottolineando come corrisponde il diritto del “cittadino di un Paese terzo – rispettivamente titolare di permesso di lungo soggiorno e titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro – a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro”.
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