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Sono un avvocato e mi trovo a seguire per la prima volta una
complessa vicenda di Superbonus, che trae origine da una
contestazione mossa a un mio cliente dall’Agenzia delle Entrate, a
parere della quale vi sarebbe una correlazione tra un precedente
intervento realizzato sull’edificio, per il quale aveva già
beneficiato di altri bonus casa, e l’attuale Superbonus.

Si tratta di una situazione che, per predisporre uno scritto
difensivo, richiede di analizzare l’intero corpus normativo delle
detrazioni fiscali, per capire le correlazioni esistenti tra i vari
provvedimenti, dalle loro origini ad oggi.

Vorrei sapere se esiste negli archivi dei vostri esperti un
vademecum che ricostruisca l’evoluzione delle norme inerenti ai
bonus edilizi.

L’esperto risponde

Quando si parla di Superbonus, si sa, ci si riferisce a un
coacervo di decreti legge, circolari e atti normativi modificativi
che hanno reso la disciplina stratificata, con norme “a incastro” e
“in appoggio” le une sulle altre.

Ma dal punto di vista normativo il Superbonus è solo la punta
dell’iceberg.

Prima della sua introduzione nel 2020, infatti, con il famoso
D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l’ordinamento era già
costellato di detrazioni edilizie, che hanno costituito la “base”
sulla quale il legislatore ha poi confezionato la loro versione
maggiorata, appunto, in versione “super”. La conseguente confusione
ha vari risvolti pratici, non solo perché ne va della corretta
applicazione dei bonus, ma anche perché si prevede che i
contenziosi che arriveranno nelle aule di giustizia saranno (e sono
già) numerosi. Soprattutto considerando che, come nel caso
presentato dal gentile lettore, uno stesso immobile può essere
stato interessato da lavori agevolati anche con detrazioni
risalenti nel tempo. Il professionista, infatti, ha sollevato un
punto cruciale. Per quanto, ovviamente, sia fondamentale
aggiornarsi costantemente sulle norme più recenti (si pensi al
D.L. n. 39/2024 dello scorso
29 marzo che ha nuovamente modificato sconto in fattura e
cessione), per comprendere appieno la situazione si dovrà
considerare l’intero film, non solo l’ultimo frame.

Purtroppo, però, non esiste alcun un documento che ripercorre i
numerosi provvedimenti “pre-Superbonus”, ma la storia normativa
delle detrazioni “base”, come Sismabonus ed Ecobonus, può essere
rintracciata solo spulciando le numerose Circolari che si sono
susseguite nel tempo e ricercando le fonti normative citate, cosa
che normalmente riesce a fare con più agilità chi si occupa tutti i
giorni della materia. Infatti, anche segnalare solo i principali
provvedimenti, come si farà nel proseguo di questo articolo, non è
esaustivo, perché l’argomento è molto complesso, con una miriade di
fonti secondarie.

L’avvento del Sismabonus

Ad introdurre il Sismabonus è stato il D.L. n. 63/2013 (art.
16), che lo ha configurato come “derivato” del Bonus
Ristrutturazioni (Tuir, Dpr 917/1986, art. 16-bis). Il Sismabonus,
infatti, si applica alle spese per la realizzazione degli
interventi che erano già agevolabili prima del suo avvento col
Bonus Casa del Tuir, ma che sono in grado di migliorare le
prestazioni sismiche di edifici siti in zone sismiche ad alta
pericolosità (inizialmente solo zona 1 e 2, dal 2017 anche zona 3,
come disposto dalla Legge 232/2016), nella misura del 50% su un
massimo di 96.000 euro. Quindi già in questo senso è necessario
fare un ulteriore “viaggio nel passato”, poiché il Bonus Casa ha
una storia più antica e articolata: introdotto con la Legge
449/1997 (art. 1, cc. 5 e 6), prevedeva un’aliquota al 41% per le
spese sostenute nel 1998 e nel 1999, e una al 36% per quelle del
2000 e del 2001. Fu poi ripristinata al 41% per il solo anno 2006,
per poi vivere una serie di modifiche e proroghe di varia natura
fino a quando non è stata resa un’agevolazione “a regime” nel 2011
(DL 201/2011, art. art. 4, co. 1, lett. c)).

Le modifiche al Sismabonus

Nel 2017 il bonus sismico ha vissuto uno “sdoppiamento”
dell’aliquota: oltre all’iniziale 50% di detrazione su 96.000 euro
di spesa, la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) ne ha
disposto l’aumento al 70% se i lavori comportano il passaggio ad
una classe di rischio inferiore, e all’80% se il salto è doppio
(che diventano 75%-85% in caso di lavori sulle parti comuni
condominiali). Tra le spese detraibili, infine, si sono aggiunte
dal 1° gennaio 2017 anche quelle per la classificazione e la
verifica sismica degli immobili. Solo un paio di mesi dopo, è stato
emanato il D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 (poi modificato dal D.M.
n. 65 del 07 marzo 2017), che stabilisce le linee guida per la
classificazione del rischio sismico e le modalità per
l’attestazione dell’efficacia degli interventi (Modelli B e
B1).

Nello stesso anno è stata introdotta un’ulteriore versione del
Sismabonus, pensata appositamente non per coloro che realizzano gli
interventi, ma per chi acquista immobili efficientati dal punto di
vista sismico direttamente dall’impresa di costruzioni. Il DL
50/2017, infatti, ha aggiunto all’art. 16 del DL 63/2013 il co.
1-septies, che ancora oggi regola il Sismabonus-acquisti.

Con il DL 34/2019 (artt. da 7 a 10), poi, il legislatore ha
scelto di ripartire il Sismabonus in cinque quote annuali di pari
importo, introducendo lo sconto in fattura.

Solo nel 2021, infine, già dopo il Superbonus, la Legge di
Bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha modificato il co. 1-bis dell’art.
16 del DL 63/2013, rendendo il Sismabonus applicabile agli
interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate a partire
dal 1° gennaio 2017, ovvero per i quali sia stato rilasciato il
titolo edilizio. Pertanto, è possibile accedere alle detrazioni per
le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo
abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017
indipendentemente dalla data di inizio della procedura
autorizzatoria.

La storia normativa dell’Ecobonus

L’Ecobonus appare nell’ordinamento con la Legge n. 296/2006, il
cui art. 1 (cc. da 344 a 349) ne ha delineato l’ambito di
applicazione con riguardo a tipologie di interventi agevolabili
differenziate, costituendolo cioè come una “famiglia” di
detrazioni.

Successivamente, la normativa è stata più volte modificata con
riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi
correttamente delle agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili
è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi. Ad
esempio, il DL 201/2011 ha anche le spese per la sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il DL 63/2013 (art. 14) è la norma di riferimento attuale per il
Sismabonus. Quest’ultimo ha levato la misura al 65% (prima era al
55%), per le spese sostenute dal 6 giugno 2013, affidando altresì
ad ENEA il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico
conseguito.

Alle spese agevolabili sono state poi aggiunte con la Legge
190/2014 l’acquisto e posa in opera delle schermature solari e
degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili. E ancora, con la Legge
208/2015, sono state considerate agevolabili con Ecobonus anche le
spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di
dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti
di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione
che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti,
ampliando il bonus anche agli IACP (istituti autonomi per le case
popolari) e introducendo la possibilità di sconto in fattura solo
per chi si trova nella no tax area.

La Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) ha aumentato
l’aliquota al 70% nel caso di interventi che interessano più del
25% della superficie disperdente dell’edificio e al 75% in caso di
interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica
invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Per tali
interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori
che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con
la possibilità che il credito sia successivamente cedibile,
rimanendo esclusa la cessione ad istituti di credito ed
intermediari finanziari (poi prevista dal DL 50/2017).

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), infine, ha ridotto
l’Ecobonus al 50% per l’acquisto e posa in opera di finestre con
infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti con caldaie a biomassa e
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Dallo
stesso momento, gli IACP possono beneficiare di tutte le detrazioni
per gli interventi di riqualificazione energetica e non più solo di
quelle sulle parti comuni, e la cessione è stata estesa alle
ipotesi di lavori effettuati sulle singole unità immobiliari (prima
si poteva fare solo per i lavori sulle parti comuni
condominiali).

A cura di Cristian Angeli
ingegnere, consulente in materia di edilizia agevolata e
contenzioso
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