Il tool determina: il nuovo piano di ammortamento in applicazione della “sospensione” dell’ammortamento degli esercizi dal 2020 al 2022 le imposte differite e la riserva indisponibile, con le variazioni da effettuare di anno in anno (in relazione sia alla sospensione totale/parziale che alla allungabilità o meno della vita utile residua del bene), secondo quanto chiarito dal Doc. Interpretativo OIC n. 9/2021 (l’operazione risulta particolarmente complessa nel caso di differenti scelte nei vari anni).
Videocorso del: 09 Maggio 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 219284 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
ULTIMI POSTI DISPONIBILI Videocorso del: 08 Aprile 2024 alle 15.00 – 17.00 (Durata 2 hh) Cod. 219604 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Enio Vial, Silvia Bettiol e Adriana Barea Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con un emendamento approvato al DDL (DDL 1532-ter-A recante Disposizioni di politiche sociali e di enti del terzo settore) in materia di politiche sociali e terzo settore vengono incrementati i limiti dei ricavi, rendite, proventi o entrate per la redazione del bilancio da parte degli ETS. Limiti attuali: gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo: stato patrimoniale; dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente; e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Sono dedicati alle sfide della professione verso l’Europa gli Stati Generali dei Commercialisti 2024, che si svolgeranno martedì 7 maggio a Roma presso la Nuvola di Fuksas dalle ore 10 alle ore 17. Lo ha reso noto il CNDCEC con un’informativa del 5 aprile 2024.
Con la L. 36/2024 – pubblicata in Gu del 26/03/2024 – sono state previste misure agevolative volte al sostegno e al rilancio del sistema produttivo agricolo per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale. La suddetta disposizione normativa entrerà in vigore il 10 aprile 2024.
COn una nota sul proprio sito del 05/04/2024, il MIMIT ha reso pubblico l’elenco definitivo delle cooperative cancellate dal registro delle imprese in quanto non più attive. Il provvedimento, necessario per tutelare e rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale del settore specifico, è stato adottato con Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’8 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 72 del 26 marzo 2024 – Suppl. ordinario n. 13, e successivo comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 75 del 29 marzo scorso.
Il Governo ha approvato in via preliminare nella seduta del 21/02/2024 lo schema di D.lgs. di revisione del sistema sanzionatorio tributario, il quale è stato trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per esprimere il relativo parere ai sensi della L. 111/2023. Le disposizioni di modifica, previste dall’art. 4 dello schema di D.lgs., si applicano alle violazioni commesse a partire dal 30/04/2024.
La Circolare n. 7/2024 dell’Agenzia Entrate ha analizzato le disposizioni previste dalla L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) relative all’abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione.
L’art. 12 del TUIR disciplina le detrazioni per carichi di famiglia spettanti: per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: per i figli, inclusi quelli naturali riconosciuti, adottivi o affidati; per ogni altra persona indicata nellart. 433 del C.C. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 (elevato a 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili; sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si siano verificate a quello in cui cessino le condizioni richieste.
La L. 36/2024 (in vigore dal 10/04/2024) reca disposizioni relative alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
L’obbligo d’iscrizione all’Enasarco riguarda tutti gli agenti/rappresentanti di commercio: esercenti l’attività sia in forma individuale che societaria (quest’ultima a prescindere dalla forma giuridica); operanti in Italia in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri aventi la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. COMUNICAZIONE A ENASARCO: preponente: deve comunicare a Enasarco l’inizio o la cessazione del rapporto di agenzia; proponente che si avvale di agenti operanti in forma societaria: deve indicare nella comunicazione, tra l’altro, nel caso in cui tutti o parte dei soci abbiano responsabilità illimitata, la quota di partecipazione societaria per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili.
Buongiorno, un coniuge è collaboratore nell’impresa familiare artigiana del marito che svolge attività di costruzioni /ristrutturazioni edili. Il coniuge vorrebbe aprire una P.
Buongiorno, alcuni clienti professionisti medici stanno effettuando interventi di medicina estetica con eliminazione rughe, trattamenti di ringiovanimento, interventi di filler sul viso. In assenza di prescrizione medica tale trattamento è da assoggettare ad iva 22 o rientra nell’attività di medicina estetica effettuata da professionista abilitato e quindi esente ai sensi art.10 del dpr 633/72 Grazie In merito al quesito posto si evidenzia che in tema di esenzione IVA, l’art. 4-quater, DL 145/2023 (Decreto Anticipi) ha disposto in merito all’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di – chirurgia – estetica (non di medicina estetica).
L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. 8 marzo 2024, ha previsto che dallo scorso 20 marzo: il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e di acquisizione dei loro duplicati (disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia) è liberamente accessibile senza necessità di preventiva adesione, sia da parte dei soggetti passivi Iva che per consumatori finali. Una espressa volontà di adesione rimane richiesta per il servizio di conservazione delle fatture elettroniche.
I datori di lavoro domestico hanno tempo fino al 10 aprile 2024 per pagare i contributi relativi al primo trimetre 2024, versando anche la quota a carico del lavoratore. Rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti (per i quali il pagamento dei contributi INPS è mensile), la contribuzione previdenziale dei lavoratori domestici deve essere versata trimestralmente; in particolare: dal 1 al 10 aprile 2024, per il primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo); dal 1 al 10 luglio 2024, per il secondo trimestre (aprile, maggio e giugno); dal 1 al 10 ottobre 2024, per il terzo trimestre (luglio, agosto e settembre); dal 1 al 10 gennaio 2025, per il quarto trimestre (ottobre, novembre e dicembre).
L’art. 6 del DL n. 39/2024 ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo per quanto attiene i bonus introdotti per la transizione 4.0 delle imprese. In particolare viene introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva, che riguarda: sia il bonus investimenti 4.0 (di cui ai commi da 1057-bis a 1058-ter della L. n. 178/2020) che il credito d’imposta per le attività di R&S (Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della L. n. 160/2019).
Il c. 52 della Legge di bilancio 2024 ripropone la disciplina dell’istituto contenuta negli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2024, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili) posseduti alla data del 1 gennaio 2024, al di fuori del regime d’impresa.
Per il bonus eliminazione barriere architettoniche al 75 ex art. 119-ter del DL 34/2020, a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 4, DL 39/2024, per il blocco degli sconti e delle cessioni è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali: 01/01/2022 – 31/12/2023 01/01/2024 – 30/03/2024 a decorrere dal 31/03/2024. 01/01/2022 – 31/12/2023 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile. 01/01/2024 – 30/03/2024 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è possibile in due casi: le spese devono riguardare interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici ed essere sostenute da: condomini a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell’edificio; persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92). l’esercizio delle opzioni è possibile, se sono spese che si riferiscono a interventi diversi dai precedenti (in quanto aventi per oggetto, ad esempio, infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ante 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, ante 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 31/03/2024 in poi L’esercizio delle opzioni è possibile in due casi. se sono spese per interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici e sono sostenute da condomini a prevalenza residenziale, in relazione alle parti comuni dell’edificio, oppure da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della L. 104/92), l’esercizio delle opzioni è possibile a condizione che dette spese derivino da interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo entro il 29/03/2024, oppure, nel caso di interventi in edilizia libera, derivino da interventi che, alla medesima data, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. se sono spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, con oggetti diversi come infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), l’esercizio delle opzioni è possibile solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, in data antecedente al 30/12/2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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