Stop a sconto in fattura e cessione del credito. Con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 marzo 2024,
n. 39, che dovrà adesso essere confermato dal Parlamento entro
il 28 maggio 2024, niente più opzioni alternative per i nuovi
interventi e per i lavori non ancora avviati a seguito di CILAS o
titoli edilizi già presentati.
Le modifiche al Decreto Cessioni
Sono queste le disposizioni più importanti contenute all’interno
del
nuovo provvedimento d’urgenza mediante il quale il Governo ha
deciso di intervenire sull’”emorragia” di detrazioni fiscali
bloccando il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in
fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Una scelta molto discutibile che, in realtà, determinerà
unicamente uno stop del superbonus (e del bonus 75% barriere
architettoniche) per i soggetti privi di capacità economica e
capienza fiscale. Chi è privo del denaro necessario per pagare gli
interventi e/o non paga sufficienti tasse per utilizzare in
compensazione il bonus, non avrà più alcuna possibilità di avviare
lavori di riqualificazione che, com’è noto, costano parecchio.
L’art. 1 del nuovo D.L. n. 39/2024, tra le altre cose, modifica
pesantemente l’art. 2 del
Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni),
convertito con modificazioni dalla Legge 11
aprile 2023, n. 38, che ricordiamo era già stato recentemente
modificato dal Decreto Legge 29 dicembre
2023, n. 212 (Decreto Superbonus), convertito senza
modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2024,
n.17.
Con la modifica del Decreto Cessioni, cambia il regime delle
eccezioni per l’utilizzo delle opzioni alternative che, ricordiamo,
prima di questa modifica era consentito:
- per il bonus 75% barriere architettoniche;
- per gli enti del terzo settore (Onlus, OdV e APS);
- per gli interventi nei territori terremotati.
Le nuove eccezioni per le Onlus: occhio al 29 marzo 2024
Relativamente ai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma
9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio – le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e
le associazioni di promozione sociale – ovvero gli enti del terzo
settore, viene previsto che potranno continuare ad utilizzare le
opzioni alternative in relazione agli interventi per i quali entro
il 29 marzo 2024:
- risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati
dal superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai
condomini; - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato
l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, se gli
interventi sono agevolati dal superbonus e sono effettuati dai
condomini; - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo
abilitativo, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e
comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
necessario, se gli interventi sono diversi dal superbonus; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori
non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo
vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi
oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se
gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal superbonus e
per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo
abilitativo.
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