Al via la presentazione delle istanze da parte delle stazioni
appaltanti per l’accesso alle risorse del Fondo Adeguamento prezzi,
tra le misure di ristoro all’aumento dei prezzi dei materiali da
costruzione previste dal Decreto Aiuto.
Fondo adeguamento prezzi: in Gazzetta Ufficiale il Decreto del
MIT
È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo
2024, n. 73 il
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 28 febbraio 2024, che disciplina le modalità
operative per la presentazione delle istanze da parte delle
stazioni appaltanti e le condizioni di accesso per l’anno 2024 al
Fondo adeguamento prezzi.
Nel dettaglio, il decreto disciplina le modalità operative e le
condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6 -quater
del D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), istituito nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi
previste dall’art. 26, commi 6 -bis, 6 -ter e 12 dello stesso
Decreto Aiuti e in particolare:
- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro
di cui all’art. 54 del d.Lgs. n. 50/2016, aggiudicati sulla base di
offerte, con termine finale di presentazione entro il 31
dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso,
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2024; - agli appalti pubblici di lavori, relativi
anche ad accordi quadro di cui allo stesso art. 54 d.Lgs. n.
50/2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di
presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30
giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui
all’art. 26, comma 7 del Decreto Aiuti, con riferimento alle
lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore
dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto
delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2024; - agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi
quadro di lavori di cui all’art. 54 del d.Lgs. n. 50/2016, delle
società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli
altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della Parte II dello
stesso Codice dei Contratti, limitatamente alle attività previste
nel citato Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali,
con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro
il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del D.L.
n. 50/2022; - ai contratti affidati a contraente generale
dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in
essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 (18
maggio 2022), le cui opere siano in corso di esecuzione, per i
quali si applica un incremento del 20% agli importi delle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Le risorse di riferimento sono quelle previste dal Fondo di cui
all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n.
120/2020.
Fondo adeguamento prezzi: come presentare istanza
Le istanze vanno presentate telematicamente alla Direzione
generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la
riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero,
inserendo la richiesta nella piattaforma
dedicata, entro il 31 gennaio 2025.
L’istanza deve contenere
- i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG );
- i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior
importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo
dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal
responsabile unico del procedimento; - il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con
l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o
annotazione nel libretto delle misure; - il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili, e
utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei
lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al
Fondo; - l’entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la
stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente
bancario ordinario, l’indicazione del funzionario delegato, o
l’assegnazione per competenza e cassa, per l’effettuazione del
versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del
Fondo.
Queste le finestre temporali previste per la
presentazione delle istanze:
- I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile
2024; - II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio
2024; - III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre
2024; - IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio
2025.
Il Ministero esaminerà le domande secondo l’ordine di
presentazione e comunicherà l’accoglimento o il rifiuto con diversi
decreti direttoriali:
- entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1°
aprile 2024 al 30 aprile 2024; - entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1°
luglio 2024 al 31 luglio 2024; - entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1°
ottobre 2024 al 31 ottobre 2024; - entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1°
gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
Il Ministero poi assegnerà le risorse entro 30 giorni dalla
pubblicazione dei decreti direttoriali.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, le
SA potranno ripresentare l’istanza, sempre e comunque
entro il 31 dicembre 2025.
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